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Energia elettrica: condizioni contrattuali di fornitura e prezzi - SCHEDA DI APPROFONDIMENTO


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a cura di Rita Sabelli

L'autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera n.200/99, ha definito le condizioni contrattuali minime e inderogabili da applicare a tutte le forniture di energia elettrica del mercato vincolato, ovvero quello ove l'utente non aveva liberta' di scegliere il proprio fornitore.

Dal 1/7/2007, ovvero da quando il mercato elettrico si e' "liberalizzato", tali condizioni rimangono in vigore solo per:
- i clienti che non hanno sottoscritto alcuna nuova offerta del mercato libero. Questi utenti rientrano in quel che si chiama "servizio di maggior tutela" gestito dal loro vecchio fornitore ("Enel servizio elettrico" per Enel). Si tratta generalmente di famiglie (utenti domestici) o di piccole imprese in bassa tensione (aventi meno di 50 dipendenti e fatturato non superiore ai 10 milioni di euro).
- I clienti, appartenenti alle categorie suddette, che hanno sottoscritto un contratto con un venditore del mercato libero che poi fallisce o chiude.
- I clienti, appartenenti alle categorie suddette, che stipulano per la prima volta un contratto di fornitura e NON intendono scegliere un venditore del mercato libero
- I clienti, appartenenti alle categorie suddette, che hanno stipulato un contratto con un venditore del mercato libero e poi vogliono tornare ad usufruire del servizio di maggior tutela.

I contratti stipulati con i nuovi venditori del mercato libero ("Enel Energia" per Enel, Eni, Sorgenia, "AceaElectrabel Elettricita'", etc..) sono liberi e non vincolati alle disposizioni del garante, sia per quanto riguarda le condizioni di fornitura sia per quanto riguarda le tariffe. Queste societa' debbono, in ogni caso, sia essere verificate dall'Autorita' per l'energia ed il gas, sia rispettare le regole che la stessa ha fissato inerenti gli standard di qualita' del servizio e la condotta commerciale da tenere.
Per maggiori informazioni si vedano le schede e gli elenchi inseriti tra i link utili.

LE CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME

LETTURA DEL CONTATORE

Il tentativo di lettura dev'essere fatto:
- almeno una volta all'anno, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 KW;
- almeno una volta al mese, per quelli con potenza impegnata superiore.

E' da precisare che si fa riferimento al tentativo di lettura e non alla lettura, quindi se il cliente fosse assente, l'impresa deve essere in grado di dimostrare che ha inviato il letturista.
L'impresa deve consentire al cliente di effettuare l'autolettura del contatore; deve cioe' predisporre degli strumenti (numero verde, Internet, cartolina postale) che consentano di comunicare il consumo. L'impresa distributrice che non prevede un adeguato sistema di autolettura, deve garantire due tentativi di lettura all'anno (a meno che non utilizzi la telelettura).

Ricordiamo che alla lettura corrisponde un conguaglio, ovvero la fatturazione del consumo effettivo con detrazione di tutti i precedenti addebiti relativi a consumi "presunti" ovvero calcolati in base ai consumi abituali di quell'utenza.

In tutti i casi in cui sia stato installato il nuovo contatore elettronico la lettura avviene automaticamente e a distanza, ed ogni bolletta quindi si basa sulla lettura effettiva.

FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione avviene con periodicita' almeno:
- bimestrale per i clienti domestici e per quelli non domestici con potenza disponibile non superiore a 37,5 kw con meno di 50 addetti e con fatturato non superiore ai 10 milioni di euro;
- mensile per i clienti non domestici con potenza impegnata superiore a 37,5 kw con meno di 50 addetti ed un fatturato fino a 10 milioni di euro.

Un cliente domestico dovrebbe ricevere in un anno almeno 6 bollette, di cui almeno una di conguaglio (che non riguarda gli utenti dotati di contatore elettronico, per i quali tutte le bollette sono basate su letture effettive).

CALCOLO DEI CONSUMI

La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura o dell'autolettura. Puo' anche avvenire in base ai consumi presunti e stimati dalla societa' sulla base dei consumi storici del cliente (esclusi i casi, come gia' detto, in cui il contatore e' elettronico e permette quindi la telelettura).

Se i tentativi di lettura hanno successo, il cliente non dovrebbe ricevere piu' di cinque bollette di acconto (basate sulla lettura presunta).

A seguito della prima sottoscrizione del contratto, i consumi presunti possono essere valutati in base a quanto dichiarato dal cliente (numero e tipo di apparecchiature, numero componenti la famiglia, etc.). Il gestore, in ogni caso, deve comunicare ai propri clienti il criterio utilizzato per calcolare i consumi presunti. Al momento in cui la societa' ha a disposizione i dati reali, deve ricalcolare i consumi.

I conguagli a favore del cliente devono essere effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell’errore da parte del fornitore.

Nel caso di rettifiche di fatturazione per errori commessi dal fornitore nella rilevazione o stima dei consumi, l’accredito della somma non dovuta deve essere effettuato entro 60 giorni solari dalla data di comunicazione al cliente dell’esito della verifica sulla sua richiesta di rettifica.

TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le modalita' e i tempi di pagamento devono essere riportati sulla bolletta (data di emissione e data di scadenza).

La data di scadenza deve essere fissata entro almeno 20 giorni dalla data di emissione della bolletta stessa e il gestore deve offrire almeno una modalita' di pagamento gratuita (non gravata da oneri di riscossione).

MOROSITA'

Se il pagamento e' puntuale, ovvero fatto entro la data di scadenza nelle modalita' previste, nessun onere puo' essere posto a carico dell'utente pur se il pagamento stesso arrivasse in ritardo al fornitore per responsabilita' della banca, della posta, etc.

In caso di ritardo il gestore puo' richiedere al cliente interessi di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali per il periodo di ritardo.
Il cliente buon pagatore, cioe' quello che ha sempre pagato puntualmente nei due anni precedenti, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali.

L’impresa distributrice puo' richiedere in aggiunta all’interesse di mora il pagamento delle sole spese postali relative al sollecito, mentre non puo' avanzare richieste di rimborso danni.

MODALITA' E TEMPI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

In caso di ritardato pagamento, l'impresa distributrice e' tenuta ad inviare una raccomandata con l'indicazione:
- del termine ultimo per procedere al pagamento;
- delle modalita' con cui comunicare l'avvenuto pagamento (si consiglia di inviare, oltre al classico fax, una raccomandata A/R);
- del numero di giorni che intercorrono tra il termine ultimo di pagamento e la possibile interruzione della fornitura (qualora la inadempienza continuasse).

Nessuna sospensione puo' essere effettuata se il cliente non e' prima avvisato in tal modo.

Essa non puo' avvenire anche in questi casi:
- quando il pagamento della bolletta sia stato eseguito, pur in ritardo, e regolarmente comunicato al gestore ma, per una causa non imputabile al cliente, non sia ancora arrivato a conoscenza di ques'ultimo;
- nel caso in cui la bolletta non pagata sia di importo inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- durante i giorni festivi e il Sabato, nonche' nei giorni che precedono;
- in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura;
- per cause non previste in modo dettagliato nel contratto di fornitura e quindi non note al cliente;
- in presenza di un reclamo scritto dell'utente (inoltrato nelle modalita' previste dal contratto) che contesti la ricostruzione dei consumi effettuata dal gestore in seguito ad accertato malfunzionamento del contatore;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione puo' invece avvenire senza preavviso:
- per cause oggettive di pericolo;
- per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, intendendo con essa anche l'eventuale riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosita'.

Al cliente moroso puo' essere richiesto il contributo per la disattivazione e la riattivazione della fornitura, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

MALFUNZIONAMENTO DEL CONTATORE
In caso di guasto o di rottura accertata del contatore, il gestore e' autorizzato a procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente registrati:
* se il momento del guasto e' determinabile con certezza, la ricostruzione partira' da tale momento;
* se il momento di rottura non e' determinabile, la ricostruzione dovra' risalire ad un periodo massimo di 365 giorni prima della verifica del contatore e fino al giorno della sua sostituzione;
* se la percentuale di errore non puo' essere accertata in sede di verifica, verranno presi a riferimento i consumi storici del cliente.
Il cliente puo' rendere noti gli elementi che dimostrino eventuali variazioni del proprio consumo.

Il risultato della verifica e l'ammontare dovuto (in base alla ricostruzione) dovranno essere comunicati al cliente prima della sostituzione del contatore guasto e comunque non oltre due mesi dalla data della verifica, salvo documentabili ragioni tecniche.

Il cliente ha 30 giorni (decorrenti da detta comunicazione) per contestare la ricostruzione mediante la presentazione delle proprie controdeduzioni.
In questo caso la fornitura non puo' essere sospesa fino al momento della risoluzione della controversia.

RATEIZZAZIONI
Il cliente, in caso di conguagli particolarmente elevati rispetto alle bollette in acconto, ha il diritto di pagare il corrispettivo in rate.

La rateizzazione deve essere concessa:
- al cliente domestico, quando il conguaglio superi del 150% l'addebito medio delle bollette di acconto precedentemente ricevute (es. media degli acconti 30 euro, conguaglio 75 euro);
- ai clienti non domestici con lettura di contatore annuale, quando la bolletta di conguaglio sia superiore del 250% dell'addebito medio delle bollette di acconto;
- ai clienti che, a seguito di un malfunzionamento del contatore, venga richiesto il pagamento di consumi non registrati dallo stesso;

Il cliente deve formulare la richiesta di rateizzazione secondo le modalita' contrattuali ed entro il termine di scadenza della bolletta rateizzabile. Sulle somme pagate a rate, i clienti devono corrispondere gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Salvo accordi diversi, l’importo rateizzato viene suddiviso in un numero di rate costanti pari almeno al numero di bollette di acconto ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio, e comunque non inferiore a due. La periodicita' delle rate coincide con quella della fatturazione (delibera n. 148/06); Esempio: se dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto sette bollette di acconto seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, l’importo sara' suddiviso in sette rate costanti, che saranno addebitate nelle successive sette bollette.

IL DEPOSITO CAUZIONALE
Puo' essere richiesto al momento della stipula del contratto.
Tale cifra e' fruttifera e deve essere restituita, al termine del rapporto contrattuale, maggiorata degli interessi legali.
Come gia' detto all'utente, in caso di morosita', non puo' essere sospesa la fornitura per i debiti il cui valore sia uguale o inferiore al deposito.

Coloro che predispongono il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria o postale, o che pagano con carta di credito, sono esentati dal versamento del deposito.
L'ammontare del deposito varia a seconda della fornitura ricevuta. Per i clienti domestici l'importo e' di 5,16 euro per kw.

I PREZZI
ALLACCIAMENTO E VARIAZIONI
Gli allacciamenti e le attivazioni delle forniture, come del resto tutti gli interventi tecnici sul contatore o sulla linea, vengono sempre fatti dal distributore locale, anche qualora si sia firmato un contratto con un venditore del mercato libero (in tal caso tale venditore fa da tramite col distributore locale per conto dell'utente e comunque risponde nei confronti dello stesso rispetto a eventuali ritardi o inadempimenti).

Per gli allacciamenti sono fissati dei costi forfaittari applicabili dal distributore locale, validi sia per gli utenti del "servizio a maggior tutela" sia per quelli del mercato libero.
Fanno eccezione alcuni casi particolari (utenti alimentati in alta tensione, installazioni fuori dai centri abitati o comunque oltre 2000 metri dalla cabina, costruzioni non raggiungibili con strade percorribili da automezzi, etc.etc.) per i quali il contributo e' invece determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal distributore per realizzare i lavori.

Il costo forfaittario e' composto da una quota distanza, da una quota potenza e da una quota fissa. La distanza e' calcolata in linea retta tra la fornitura da allacciare e la piu' vicina cabina di trasformazione in servizio da almeno cinque anni, la quota potenza e' calcolata in base alla potenza disponibile indicata dal cliente nella richiesta di allacciamento, la quota fissa copre i costi amministrativi.

Per le variazioni di potenza in aumento, sono dovute la quota potenza relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta e la quota fissa.
Per quelle in diminuzione deve invece essere versata solo la quota fissa.

Attenzione! Se i consumi del cliente superano sistematicamente la potenza disponibile, il distributore puo' adeguare la stessa d’ufficio, addebitando al cliente la quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva e la quota fissa.

Le tabelle dei costi sono disponibili sul sito dell'Autorita' riportato tra i link utili.

Fonte: delibera AEEG 348/07

FORNITURA DI ENERGIA
Agli utenti del "servizio di maggior tutela" (che sono, lo ricordiamo, coloro che non hanno scelto un nuovo venditore del mercato libero) devono essere applicate le tariffe fissate dall'Autorita' per l'energia ed il gas.
Attualmente i tipi di tariffazione "controllata" sono due, monoraria e bioraria standard.

Ricordiamo che le condizioni biorarie sono quelle che differenziano il prezzo a seconda del momento del consumo: piu' elevato fra le ore 8 e le 19 e piu' basso dalle 19 alle 8 del mattino dal lunedi' al venerdi', i fine settimana e i giorni festivi. Per poterle scegliere si deve essere muniti di contatore elettronico o di contatore comunque in grado di differenziare gli orari di consumo. Le condizioni biorarie devono essere espressamente richieste e, se si e' utenti del "servizio di maggior tutela" devono essere applicate entro 90 giorni dalla richiesta.

Le condizioni biorarie possono essere attivate anche se si e' stipulato un contratto con un venditore del mercato libero, ma in questo caso i prezzi applicabili sono quelli decisi dal venditore.
Se si ritengono piu' convenienti i prezzi e/o le condizioni contrattuali fissate dall'Autorita', si dovra' recedere dal contratto firmato (nelle modalita' in esso previste) e tornare al "servizio di maggior tutela", stipulando un contratto con il gestore locale o con la societa' di vendita da esso creata ("Enel servizio elettrico" per Enel, per esempio).

Tutte le tariffe e le condizioni contrattuali "controllate" dall'Autorita' sono pubblicate sul sito della stessa, in una pagina che riportiamo tra i link utili.

Nota importante: Le tariffe fissate dall'Autorita' cambieranno radicalmente dal 2010 per gli utenti domestici del "servizio di maggior tutela", ovvero quelli che a tale data non avranno stipulato contratti con i venditori del mercato libero, dotati di contatore elettronico. Lo stabilisce la stessa Autorita' con la delibera 56/08 del 9/5/08 (G.U. Del 27/6/08), che ha fissato nuove tariffe biorarie obbligatorie (fascia piu' economica dalle 19 alle 8 e nei giorni festivi) e una differenziazione tariffaria fatta in base alla stagione (per la bassa stagione, da Marzo a Ottobre, i prezzi saranno piu' bassi). Il passaggio sara' graduale, nei sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del nuovo sistema il gestore dovra' comunicare a ciascun utente i propri consumi divisi per fascia bioraria, in modo che questi ne diventino consapevoli e si organizzino di conseguenza. Dal 2009 il nuovo meccanismo di calcolo si applica gia' alle piccole imprese che non hanno sottoscritto contratti con venditori del mercato libero.

RECLAMI E CONTESTAZIONI
Il fornitore deve informare i clienti sulle modalita' e sulle procedure di reclamo, rendendo altresi' disponibile un formulario prestampato per semplificare l’inoltro dei reclami stessi all’atto della stipula di un nuovo contratto e quando il cliente lo richiede. Il reclamo scritto deve sempre essere consentito. Le procedure e modalita' di inoltro dei reclami devono tenere in considerazione le esigenze dei clienti anziani e disabili.

Se il reclamo si rivela insufficiente, aggiungiamo noi, e' opportuno provvedere a mettere in mora il gestore facendogli presenti i suoi doveri contrattuali:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=11...

LINK UTILI:
- Tariffe e condizioni pubblicate sul sito dell'Autorita':
http://www.autorita.energia.it/consumatori/consumatori_ele.htm

- Elenco venditori del mercato libero:
http://www.autorita.energia.it/elettricita/venditori/elenco_venditori.html

- Ricerca distributore locale:
http://www.autorita.energia.it/cgi-bin/ricerca_generale?STRUTTURA_CODE=1

Ha collaborato Katia Moscano




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ritratto di davideferrari
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Membro dal : 25/09/2008

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